Atto Dirigenziale Provincia di Savona n. 3078 del 07/11/2022

Dettagli della notizia

Obbligo di circolazione con mezzi antistrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio dal 15 novembre 2022 al 15 aprile 2023

Data:

07 Novembre 2022

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Dirigente ordina ai conducenti dei veicoli in transito sulle strade di competenza della Provincia di Savona, con l'esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli:

  1. L'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare avendo sempre a disposizione, a bordo del veicolo, idonei mezzi antisdrucciolevoli omologati, nel periodo compreso tra il giorno 15 novembre 2022 ed il giorno 15 aprile 2023 entrambe le date incluse;
    • in caso di precipitazioni nevose in atto, presenza di neve e/o ghiaccio sulla carreggiata, tali da rendere difficoltosa la circolazione, anche antecedentemente o successivamente al periodo sopra indicato, potranno circolare soltanto i veicoli dotati di pneumatici invernali ed i veicoli con dispositivi antisdrucciolevoli omologati, montati sugli pneumatici.
  2. Il divieto di circolazione ai ciclomotori a due ruote ed ai motocicli, in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose o in presenza di neve e/o di ghiaccio sulla carreggiata, nel periodo indicato al punto 1; detto periodo è da ritenersi esteso anche antecedentemente o successivamente alle date indicate, qualora si verifichino gli eventi meteorologici sopradescritti.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sui veicoli, sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come e' fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli omologati, da tenere a bordo, devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e dei dispositivi.

I medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne
raccomanda l'installazione su tutte le ruote, al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971, del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Ultimo aggiornamento: 08/03/2024, 12:49

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